Art. 13.
(Organizzazione dei servizi pubblici).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano dei servizi dell'ufficio del territorio e degli uffici tributari delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa, e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, garantisca una razionale dislocazione degli stessi sul territorio montano e ne consenta l'agevole accesso.
      2. Il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale ai sensi della normativa vigente, vigila affinché il fornitore del

 

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servizio universale postale, nell'ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane.
      3. Nei comuni montani, di intesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.